1. Oggetto della presente legge è la somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari.
2. L'ossigeno, nelle sue forme molecolari, può essere somministrato in forma:
a) topica per esposizione o contatto in elementi, supporti e soluzioni;
b) per punture intra-paretali, venose, intramuscolari e cavitali e forme assimilate;
c) invasiva.