Art. 1.
(Oggetto).

      1. Oggetto della presente legge è la somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari.
      2. L'ossigeno, nelle sue forme molecolari, può essere somministrato in forma:

          a) topica per esposizione o contatto in elementi, supporti e soluzioni;

          b) per punture intra-paretali, venose, intramuscolari e cavitali e forme assimilate;

          c) invasiva.